Il consigliere può accedere agli atti detenuti da una società controllata dal Comune ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. m) del TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – decreto legislativo n. 175/2016): è quanto affermato dal TAR Toscana (Sez. II), sentenza 8 novembre 2021, n. 1468 (nel caso specifico, la richiesta di accesso riguardava alcuni bilanci e la documentazione relativa alla procedura di selezione del progettista dei lavori di ristrutturazione di un palazzo di proprietà della società partecipata nonché dell’impresa appaltatrice dei predetti lavori).
Il consigliere può accedere agli atti relativi ad una società controllata dal Comune
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