Nell’ambito delle società pubbliche, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, delle disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice civile. Questa affermazione è frutto anche di orientamenti giurisprudenziali che si sono avvicendati in materia, giungendo a risolvere la questione nel senso sopra descritto.
In base a tale interpretazione, sostenuta dall’orientamento prevalente e consolidato, affinché la società possa qualificarsi come “a controllo pubblico” non occorre la formalizzazione di meccanismi di coordinamento tra i vari soci pubblici (ad es. a mezzo di patti parasociali, clausole statutarie o norme di legge) per l’adozione delle principali decisioni strategiche, essendo sufficiente che la sommatoria delle partecipazioni pubbliche porti a ravvisare in capo alla pubblica amministrazione, unitariamente intesa, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.
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