Dalla sentenza n.49/2025, resa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Umbria, emerge con chiarezza che la dichiarazione di fallimento di una società partecipata, nella specie in house providing, non determina né l’emersione nel danno, né la sua conoscibilità, al più potendo rappresentare una presunzione in tal senso in quanto occorre tenere conto dell’oggettiva percepibilità del danno che potrebbe verificarsi in un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento, come ad esempio l’approvazione del bilancio da cui deriva la definitiva perdita del capitale sociale.
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