Il general contractor nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici e nel recupero del patrimonio edilizio

L’introduzione nell’ordinamento del cd. “superbonus” da parte del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, per la complessità della normativa e il coinvolgimento di un numero di operatori particolarmente elevato rispetto ad un normale appalto di lavori privati, ha fatto emergere con vigore esigenze di coordinamento complessivo e di semplificazione delle procedure, rilanciando in modo inedito la funzione del “general contractor”.

a cura dell’Avv. Francesco Cevolani

A ben vedere, tuttavia, non è tanto il superbonus fiscale al 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 il “motore” delle sopra accennate esigenze, bensì la possibilità, offerta dall’art. 121 del medesimo D.L. ed estesa a tutti i vari bonus connessi alla riqualificazione energetica degli edifici e al recupero del patrimonio edilizio, di procedere alla trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta cedibile o nel cd. “sconto in fattura” sul corrispettivo dovuto.

Tralasciando le più semplici ipotesi relative ad committente singolo che opta per usufruire direttamente della detrazione fiscale (cui non si applicano le previsioni dell’art. 121) o che direttamente si adopera per la cessione del credito d’imposta ad un istituto bancario o soggetti similari, dopo aver direttamente saldato l’appaltatore e i vari professionisti coinvolti, la presente analisi di concentrerà sulla più complessa casistica, frequentemente riscontrabile in  questi mesi di operatività della norma, di un committente, nella maggior parte dei casi condominiale, che intende rivolgersi ad un operatore, nella prassi denominato general contractor, che opera mediante lo sconto in fattura per la quota parte di spese sussumibili nel contesto delle agevolazioni fiscali.

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