La cessione di partecipazioni tra disposizioni di legge e tutela dell’interesse generale

La Sezione Lombardia della Corte dei Conti, con la deliberazione 67/2022/PRSE, analizza l’operato della Città Metropolitana di Milano in relazione al verifica del approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano del 29 novembre 2021, ha affrontato, tra gli altri, anche il tema della cessione di una quota di partecipazione dell’ 0,61% della società Autostrade Lombarde S.p.a., che è stata venduta rispondendo favorevolmente all’offerta pubblica irrevocabile di acquisto del soggetto controllante la società, Aleatica SAU, nonostante questo abbia comportato una significativa minusvalenza.

La Città Metropolitana aveva, a suo tempo, cercato di dismettere i titoli mediante procedura ad evidenza pubblica, andata deserta, nel 2015 e successivamente aveva richiesto la liquidazione della quota ai sensi della disposizione prevista nella legge di stabilità 2014 (art. 1 c. 569,  l. 147/2013).

A fronte di ciò era nato un contenzioso conclusosi con sentenza di primo grado sfavorevole alla Città metropolitana.

Nel 2021 la cessione, anche a fronte di una perizia confermativa del valore proposto, ancorché sensibilmente inferiore a quanto risultasse nel bilancio dell’ente locale.

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