La nomina dell’organo di revisione: decorrenza, diritto al compenso, presidenza nei collegi delle Unioni di Comuni e giurisdizione

L’accettazione dell’incarico di revisione economico-finanziario, nel procedimento disegnato dal legislatore per gli Enti locali, deve avvenire prima della delibera di nomina, con la quale il consiglio comunale determina anche il compenso, il cui diritto decorre dall’esecutività della delibera stessa a prescindere dal concreto inizio dell’attività lavorativa.

A cura di Amedeo Scarsella

Nelle Unioni di Comuni il collegio di revisione è costituito da due componenti, iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente, iscritto in fascia 3 e individuato dall’Ente.

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