L’albero dei compensi e la foresta del buon funzionamento dei servizi pubblici: abrogare i vincoli ai compensi degli amministratori di società pubbliche

stefano pozzoli 30 Giugno 2025
Allegati
Modifica zoom
100%

Abstract

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016 – TUSP) presenta,  all’articolo 11, le disposizioni relative agli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico; in particolare, il comma 6 del richiamato articolo tratta il tema dei compensi di tali organi, stabilendo che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società (…). Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”.

Il successivo comma 7 dello stesso articolo introduce, medio tempore, un regime transitorio per i compensi degli amministratori di società pubblica, prevedendo che “fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4 del d.l. 95/2012” a mente del quale “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la  remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.
Ad oggi il Decreto Ministeriale di cui al comma 6 non è stato ancora adottato; le disfunzioni di tale ritardo sono tali che è necessario e urgente, che, in alternativa:
– sia pubblicato tale documento, contenente appunto il Regolamento relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico previsto dall’art. 11, comma 6 del TUSP, consentendo così di superare una fase di stallo che si protrae sin dall’entrata in vigore del TUSP e di accantonare il regime transitorio dettato dal comma 7[1];
– si proceda alla modifica della disposizione di cui si tratta, alternativamente modificando il comma 7 come segue: ““fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 resta fermo il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico” o meglio ancora abrogando il comma 7 e la stessa previsione di un regolamento al comma 6, mantenendo il solo limite dei 240.000 euro (opzione verso la quale va la nostra preferenza).
Con questo documento si esprime la propria posizione su alcune criticità riferite, in primo luogo, al quantum dei compensi previsti per gli amministratori e, si formulano alcune considerazioni, per i membri dell’organo di controllo.
È altresì necessaria una generale revisione del tema dei compensi, ivi compreso il principio della gratuità per gli amministratori di aziende speciali, fondazioni e altri enti, in merito ai quali si invita a tener conto della previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 del 23 agosto 2022, recante il regolamento in materia di compensi spettanti ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici, agli enti di natura territoriale, come del resto richiesto nel 2022 dal Consiglio di Stato.
Si propone, infine, l’abrogazione dell’art. 4, comma 9 del DL 95/2012 che prevede la gratuità delle prestazioni delle persone in quiescenza, nella convinzione che sia responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni scegliere i propri amministratori e consulenti, che la gratuità contraddica ogni principio di congrua remunerazione e che le professionalità ritenute utili non debbano andare disperse.

____________

[1] Detto regolamento, a nostro giudizio, dovrà necessariamente tenere conto delle disposizioni di legge successivamente intervenute, ed in particolare della legge n. 49/2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” e, di conseguenza, del d.m. n. 140/2012.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento