Le decisioni degli enti d’ambito nell’idrico e nei rifiuti comportano, per legge, il dovere per i comuni di adeguarsi. Ha senso la richiesta del parere alla Corte dei conti di cui all’art. 5 del TUSP? Orientamenti giurisprudenziali

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I processi di aggregazione delle società pubbliche, da tempo al centro del dibattito politico e amministrativo, trovano una priorità, ora scalpita anche nel PNRR, nei servizi pubblici locali a rete, per i quali tra le milestone previste dal c.d. CID (… ) rientra proprio la richiesta di mettere fine agli eccessi di frammentazione in servizi quali l’idrico ed i rifiuti.

Per il Servizio Idrico Integrato, si ricorda, il legislatore è intervenuto, con successo, con l’art. 14 del Decreto Aiuti bis (D.L.  115/2022), imponendo un iter “rafforzato” ed estremamente vincolante per arrivare ad affidamenti di ambito. Infatti per la norma, “Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Detto questo, “Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni”, ecc.

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