Per quanto il valore vincolante della direttiva dell’ente pubblico controllante debba essere rispettato dalla società in house, gli amministratori di quest’ultima non possono procedere in via unilaterale alla riduzione degli stipendi dei propri dipendenti, in assenza di un accordo decentrato di secondo livello.
Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza n.26477/2025) ha rigettato il ricorso della società in house che aveva proceduto in via unilaterale all’eliminazione del superminimo ai propri dipendenti.
La vicenda
Alcuni dipendenti di una società in house controllata da una Città metropolitana, hanno adito il giudice civile per il mancato pagamento di quanto a loro dovuto, avendo l’ente in via unilaterale disposto l’azzeramento del superminimo previsto dal contratto. Il Tribunale di primo grado e la Corte di appello hanno accolto il ricorso considerando la violazione degli accordi in sede decentrata avendo agito la società in via unilaterale.
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Le direttive della controllante non posso imporre alla società in house una riduzione degli stipendi in via unilaterale
Per quanto il valore vincolante della direttiva dell’ente pubblico controllante debba essere rispettato dalla società in house, gli amministratori di quest’ultima non possono procedere in via unilaterale alla riduzione degli stipendi dei propri dipendenti, in assenza di un accordo decentrato di secondo livello.
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