Le modalità di nomina dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico

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Nelle prime valutazioni della Corte dei conti. Prime considerazioni

Premessa

Cominciano a pervenire le valutazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relativamente alle modalità con cui le assemblee delle società a controllo pubblico stanno procedendo alla nomina dei propri organi amministrativi, secondo le nuove regole imposte dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016.

In particolare, la Sezione per le Marche sta pubblicando una serie di atti con cui, dando seguito all’attività di controllo che aveva in precedenza stabilito con deliberazione n. 19/2018/INPR, passa in rassegna le diverse fattispecie riferite ai singoli enti locali.

In questa sede, per semplicità di trattazione della specifica prospettiva in discorso, esuleremo dall’indagare il pur centrale concetto di “controllo pubblico”, peraltro di attualità nelle contrastanti interpretazioni della magistratura amministrativa e di quella contabile, da ultimo espresse dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578 (in riferimento alla nota sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 aprile 2018, n. 363) e dalla Corte dei conti, Sez. Reg. di Contr. per l’Umbria, deliberazione n 5/2019/VSGO del 15 gennaio 2019.

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Vedi anche

Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per le Marche 29/11/2018 n. 48
Società a controllo pubblico – Organo amministrativo – Disposizioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 – Derogabilità alla regola generale che prevede la nomina di un amministratore unico – Onere motivazionale.

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