Le quotate devono rispettare le disposizioni TUSP in materia di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni

Il TAR Veneto, con sentenza 128/2026, sposa pienamente la posizione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avverso i Comuni Soci di Veritas, la multiutility in house della Provincia di Venezia

Stefano Pozzoli 26 Gennaio 2026
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Il TAR Veneto, con sentenza 128/2026, sposa pienamente la posizione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avverso i Comuni Soci di Veritas, la multiutility in house della Provincia di Venezia.

Il tema del contendere, cruciale, è se si debba seguire o meno la procedura del TUSP (cfr. artt. 5, 7 e 8), nel caso di acquisto di partecipazione indiretta, essendo la società in questione quotata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, in quanto emittente, a partire dal 2014, strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati su mercati regolamentati.

AGCM, però, ha ritenuto che tale norma non esclude i Comuni, dalle previsioni del TUSP, e quindi dalla necessità di delibera consiliare ai sensi dell’art. 5 del TUSP.

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