L’OCRI e il ruolo del sistema camerale

a cura dell’avv. Erminia Giorno

 

ANALISI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

Ambito di applicazione

In attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, nella GU n.38 del 14-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 6 viene pubblicato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14).

Come chiarito all’art.1 comma 1, il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o impresa:
“disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attivita’ commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa’ pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.”

Il D.Lgs 26 ottobre 2020, n.147 modifica la nozione di crisi in senso maggiormente aziendalista, da difficoltà economico-finanziaria a squilibrio economico-finanziario.

Sono escluse dall’applicazione del Codice solo:
1) Le procedure di amministrazione straordinaria per le grandi imprese e per le società pubbliche;
2) La liquidazione coatta amministrativa.

Le procedure di allerta di cui all’art.12 del Codice, in vigore dal 15 agosto 2010, si applicano, invece, alle sole imprese, ivi incluse le imprese agricole e minori (per le quali la procedura prosegue con l’OCC) e ad eccezione delle:
1. grandi imprese, dei gruppi di impresa di rilevante dimensione, delle societò con azioni quotate nei mercati regolamentari, o diffuse tra il pubblico in misura rilevante;
2. “ le banche, le societa’ capogruppo di banche e le societa’ componenti il gruppo bancario; b) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385; c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
3. le societa’ di intermediazione mobiliare, le societa’ di gestione del risparmio, le societa’ di investimento a capitale variabile e fisso, le societa’ capogruppo di societa’ di intermediazione mobiliare e le societa’ componenti il gruppo;
4. i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;
5. le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
6. i fondi pensione;
7. le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
8. le societa’ fiduciarie di cui all’articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa’ fiduciarie, le societa’ fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le societa’ di cui all’articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le societa’ fiduciarie di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.” Art.12 Codice.
Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali se ricorrono le condizioni di tempestività di cui all’art.24 del Codice.

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