Sfogliando il bollettino dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato n. 9 del 2 marzo 2026 emerge che l’AGCM ha sollevato osservazioni in merito ad alcune problematicità concorrenziali riguardanti l’affidamento e conseguente gestione del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, nell’ambito di una istruttoria iniziata nel mese di gennaio nei confronti dei comuni della regione Basilicata.
L’Autorità, a fronte del quadro generale per l’affidamento dei servizi pubblici locali descritto dal decreto di riordino dei servizi pubblici locali e dalla disciplina sull’affidamento a terzi contenuta nel codice dei contratti pubblici, hai evidenziato un Ricorso molto ampio da parte delle amministrazioni comunali hai contratti di partenariato pubblico privato e in particolare della finanza di progetto in modo non sempre conforme alla disciplina legislativa in materia.
In corso d’opera, è stata emessa la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, n. del 5 febbraio 2026 C-810/24, secondo cui l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che “esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.
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