Obblighi di trasparenza e svolgimento di attività in concorrenza nel mercato

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Il decreto trasparenza (Dlgs. 33/2013) impone, come è noto, l’obbligo di pubblicare una serie di dati, documenti e informazioni.

I soggetti destinatari della norma sono definiti all’art. 2 bis del decreto: tra di essi sono elencate anche le società controllate (in questo caso la pubblicazione dei dati dovrà essere effettuata “in quanto compatibile”) e le società partecipate ma non di controllo dalla pubblica amministrazione (in questo caso saranno tenute alla pubblicazione dei dati “in quanto compatibile” e “limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta”).

I singoli obblighi di trasparenza incombenti sulle società sono stati declinati in dettaglio dall’ANAC nella determinazione n. 1134/2017.

Quanto alla interpretazione del criterio di compatibilità, l’Autorità nelle linee guida sugli obblighi di trasparenza nella PA (delibera n.1310/2016) aveva affermato che esso va inteso come la necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti e non in relazione alle peculiarità del singolo ente (ciò per evitare interpretazioni particolaristiche che avrebbero potuto in sostanza vanificare la ratio della norma).

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