Una volta che un ente pubblico ha scelto la modalità di affidamento del servizio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 201/2022, se ha optato per l’affidamento in house si deve procedere a verificare se l’acquisto di partecipazioni nella costituenda società sia rispondente ai presupposti di legge.
In tal senso è la Corte dei Conti a verificarlo secondo l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, il quale prevede che “l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica … o di acquisto di partecipazioni … deve essere analiticamente motivato …, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”.
Si fa notare l’importanza che ricopre in questa norma l’aspetto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell’operazione, consentendo di verificare in via preventiva l’adeguatezza dell’acquisizione. Dall’altra parte, non a caso, gli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 175/2016 introducono un controllo anche in via successiva attraverso quel concetto di razionalizzazione che tende proprio ad assicurare che le partecipazioni pubbliche in società siano sostenibili e giustificate e, se così non fosse, a ridurle.
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Partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici
I profili della convenienza economica e sostenibilità finanziaria
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