Per approvare i regolamenti Tari c’è tempo fino al termine di approvazione del bilancio 2020

Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

di Roberto Lenzu – Rubrica a cura di Anutel

Per l’approvazione dei regolamenti Tari c’è tempo fino al termine di approvazione del bilancio 2020.
A questa conclusione conduce una corretta interpretazione dell’attuale quadro normativo di riferimento. Al riguardo non convince, in applicazione dei tipici canoni interpretativi, l’opinione secondo la quale i regolamenti Tari devono essere approvati entro il 30/4/2020 secondo l’articolo 1, comma 683-bis, della legge 47/2013. In primo luogo, sotto il profilo dell’interpretazione letterale, l’indagine sul corretto senso della norma contenuta nel citato comma 683-bis, non può che essere condotta in ragione del «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» in base all’articolo 12 delle preleggi. Dunque l’indagine interpretativa va condotta attraverso una rigorosa analisi sintattico-grammaticale estesa all’intero testo della norma in oggetto. Sulla base di questo presupposto si può affermare che il citato comma contiene una deroga rispetto alla norma di sistema che lega l’efficacia al primo gennaio dell’anno di deliberazione del regolamento alla condizione che ciò avvenga entro il termine stabilito dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in base all’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000. Infatti, al 24/12/2019, data dell’entrata in vigore dell’articolo 57-bis del Dl 124/2019, la norma in rassegna sposta in avanti al 30/4/2020 il termine per approvare i regolamenti Tari in deroga al 31/12/2019, termine per approvare bilanci comunali e tutte le altre entrate tributarie secondo l’articolo 151 del Dlgs 267/2000. La ragione che giustifica la deroga circoscritta alla Tari è contenuta nel testo della norma in questione laddove si legge: «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020».
Dunque, sotto il profilo dell’altro canone ermeneutico previsto dall’ articolo 12 delle preleggi (quello teleologico), «l’intenzione del legislatore» è ricavabile direttamente dal testo della norma. La posticipazione del termine di approvazione dei regolamenti e tariffe Tari è giustificato dall’introduzione da parte di Arera della nuova regolazione relativa ai piani economici finanziari (Pef) in materia di servizio di gestione dei rifiuti.
Nuova regolazione introdotta con delibera n. 443/2020 pubblicata il 31/10/2019 sulla base della quale i Pef e conseguentemente le tariffe Tari avrebbero dovuto essere approvati entro il termine del 31/12/2019. Termine impossibile da rispettare da parte dei Comuni. Ragion per cui il legislatore ha concesso la deroga al 30/4/2020. Dunque, sotto il profilo dell’interpretazione sistematica, la deroga trova giustificazione nell’ambito del quadro normativo di riferimento in vigore al momento in cui è stata introdotta laddove essa è chiamata a svolgere un compito di bilanciamento degli interessi perseguiti dallo stesso ordinamento. La norma in questione non pone problemi nemmeno sotto l’aspetto dell’interpretazione logico-funzionale, in quanto la ratio sottesa alla stessa ben si armonizza ed integra con l’ordinamento giuridico, nel rispetto dei canoni di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità. Quanto sopra è però da considerarsi valido solo fino al 31/1/2020, data a decorrere dalla quale è mutato il quadro normativo in ragione della legislazione d’emergenza prodotta a causa della grave situazione sanitaria-sociale-economica. La logica del distanziamento sociale, a tutela della salute delle persone, ha imposto l’adozione di disposizioni, come quelle contenute nel Dl 18/2020, volte alla sospensione o rinvio dei termini di scadenza per il compimento dell’attività amministrativa e tributaria.
Per quel che interessa in questa sede, tra i diversi rinvii, il termine per approvare il bilancio di previsione è stato posticipato al 31/5/2020 ai sensi dell’articolo 107 del Dl 18/2020. Il medesimo articolo, al comma 4, ha previsto il rinvio al 30/6/2020 del termine per approvare le tariffe Tari per il 2020. E ancora lo stesso articolo, al comma 5, ha previsto la possibilità di approvare i Pef entro 31/12/2020 con riflesso sulle tariffe Tari dal 2021. Nell’ambito del mutato quadro normativo, la deroga in questione ha perso la sua ragion d’essere. Non è di ostacolo a quanto fin qui affermato la mancata previsione del rinvio del termine per approvare i regolamenti Tari da parte del comma 4 del Dl 18/2020, invece previsto per l’approvazione delle tariffe. Se non altro perché, venuta meno la ragione stessa della deroga, la precettività del termine del 30/4/2020 rende la norma incompatibile con il sistema legale dei rinvii dei termini previsto dal citato articolo 107 del Dl 18/2020 e, più in generale, con il vigente quadro normativo emergenziale. Norma derogatoria trasformatasi irragionevolmente da posticipatoria ad anticipatoria in senso opposto alla ratio normativa emergenziale. Tanto da potersi sostenere l’abrogazione implicita della deroga in rassegna ai sensi dell’articolo 15 delle preleggi.
In tal modo riacquista efficacia espansiva la norma di sistema che lega l’approvazione anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione. Termine quest’ultimo fissato a oggi al 31/5/2020 ex articolo 107, comma 2 del Dl 18/2020, ma oggetto di probabile ulteriore rinvio al 31/7/2020, almeno stando al maxi emendamento approvato dal Senato in sede di conversione del citato Dl. (*) Componente del comitato tecnico Anutel

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