Come noto, l’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 è stato recentemente modificato dall’art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022, n. 118 e ora prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall’amministrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve esprimersi sulla legittimità dello stesso.
L’intervenuta modifica del T.U.S.P., che richiede un controllo pregnante sulla scelta di acquisire o costituire una nuova partecipazione, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020), secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento.
CONTINUA A LEGGERE…..
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento