Se per le aziende private le misure volte a prevenire lo stato di crisi rappresentano un’assoluta novità, lo stesso non può dirsi con riferimento alle società a controllo pubblico. Infatti, già alla luce di quanto disposto dall’art. 6 del d.lgs. 175/2016, c.d.
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, queste ultime devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.
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