Riformare il TUSP

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Il TUSP (D.Lgs. 175/2016), nonostante sia un testo recente (la pubblicazione in Gazzetta è dell’8 settembre 2016) e sia stato recentemente modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, ha ancora bisogno di manutenzione.

Questo in parte è dovuto proprio al fatto che il correttivo, motivato dalla nota Sentenza Costituzionale n. 251/2016, sia stato licenziato troppo frettolosamente, prima che si fosse, per così dire, ben sperimentato il TUSP.

Difatti il D.Lgs. 100 ha per lo più prodotto modifiche marginali, ovvero rinvii di termini non perentori, e un po’ di aggiustamenti di bandiera, quali quelli apportati all’articolo 4, dove si è introdotto un potere di deroga alle Regioni (il comma 9 recita “I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano”) e qualche eccezione in più (per la produzione di energia da fonti rinnovabili, all’art. 4, c.8 ; per le università al successivo c. 9, che potranno costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche).

In sostanza, il correttivo fosse intervenuto più tardi, probabilmente sarebbero venuti ben altri nodi al pettine, che cerchiamo qui di riassumere in punti e su cui occorre comunque intervenire.

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