Il d.lgs. n. 175/2016, all’art. 21 comma 3 bis, prevede che le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato.
Questo è un principio generale che guida la disciplina finanziaria delle società partecipate dagli enti locali, nel rispetto della normativa sulla contabilità pubblica. 
Tuttavia, gli enti locali potrebbero avere delle partecipazioni anche in soggetti differenti da società e, così, ci si è chiesti se anche in questi casi sorga un onere di accantonamento delle somme come sopra descritto. In particolare, la questione si pone rispetto alle fondazioni.
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