Recentemente, si è posto in giurisprudenza un tema di particolare rilevanza attinente al rapporto tra enti locali e società in house ai fini dell’ottenimento degli incentivi da fonti rinnovabili, tanto da arrivare anche dinnanzi alla Consulta alla luce della remissione da parte del Consiglio di Stato (Sez. II, 26.05.2025, n. 4547).
In particolare, deve considerarsi che in materia esiste una norma, l’art. 22-bis della l. 11 novembre 2014, n. 164, che prevede che determinati incentivi sulle fonti rinnovabili siano applicabili solo agli enti locali e alle scuole.
Ebbene, il problema si pone se ci si domanda se agli enti locali possano essere assimilate anche le società in house che, in effetti, sono controllate e partecipate solo da enti locali, funzionando come longa manus degli stessi.
Difatti, ponendo a confronto enti locali e società in house potrebbe anche rilevarsi una omogeneità tra i soggetti, caratterizzata da una contiguità istituzionale e funzionale, oltre ad una sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti.
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