L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato – A.G.C.M. – ha, di recente, segnalato e contestato ad un consorzio tra Comuni, costituito ai sensi dell’art. 31 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) la criticità perdurante della sua partecipazione al capitale sociale del soggetto a cui è stato affidato il servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
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Il Consorzio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non può partecipare al capitale sociale del gestore e non può prorogare sine die affidamenti in house
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