La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha escluso la responsabilità erariale del Sindaco, di un comune dell’area metropolitana di Roma, nella qualità di titolare dei diritti del socio di una società partecipata, interamente controllata dall’ente territoriale, per il presunto danno cagionato alle finanze comunali, a causa del pregiudizio arrecato a valore alla partecipazione societaria posseduta.
Il nocumento sarebbe derivato dalla perdita di esercizio generata dall’estensione del servizio di igiene urbana “porta a porta” a tutto il territorio comunale, in assenza di prodromici atti istruttori tesi ad acquisire effettiva contezza delle risorse finanziarie indispensabili per garantire la copertura dei maggiori costi.
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Società in house: la perdita infrannuale non è sintomo di danno erariale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha escluso la responsabilità erariale del Sindaco per il presunto danno cagionato alle finanze comunali, a causa del pregiudizio arrecato a valore alla partecipazione societaria posseduta
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