L’art. 6 del D.Lgs. n. 122 del 2022 prevede che a livello locale, le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente. Questa norma ha lo scopo di evitare interferenze o conflitti di interesse tra l’Ente che regola il mercato dei servizi e il soggetto che gestisce il servizio stesso.
La stessa norma specifica che, al fine di garantire il rispetto del principio di separazione tra potere di regolazione e gestione del servizio, gli enti di governo dell’ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio.
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