Ennesima riforma dei servizi pubblici locali (Parte III)

Ai fini degli affidamenti e delle vicende gestionali dei contratti di servizio che regolano gli affidamenti dei servizi pubblici locali, occorre anche disciplinare le sorti del personale alle dipendenze dei soggetti gestori.

La riforma sfociata nel d.lgs. 201/2022, all’art. 20, si occupa delle tutele sociali, stabilendo che i bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di affidamento nel rispetto del principio di proporzionalità, “un’adeguata tutela occupazionale” del personale impiegato nella precedente gestione.

Allo scopo, si dovranno inserire negli atti di affidamento clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.

Anche in questo caso, il legislatore parla per aggettivi, riferendosi ad una tutela occupazionale “adeguata”, senza tuttavia minimamente fornire indicatori quantificabili di tale “adeguatezza”. Il richiamo, inevitabile, alle clausole sociali regolate dal d.lgs. 50/2016 lascia pochi spazi alla speranza di un sistema efficace di tutele.

È perfettamente noto che, in effetti, le clausole sociali non possono ledere l’autonomia organizzativa di ciascun imprenditore e, quindi, esse non sono vincolanti.

L’articolo 21 del d.lgs. 201/2022 si interessa della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, la cui individuazione spetta agli Enti competenti all’organizzazione del servizio pubblico locale, in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del servizio.

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Vedi anche

– la prima parte del focus;
– la seconda parte del focus.

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