Secondo i giudici, infatti, le spese per investimento devono considerarsi solo quelle previste dall’art. 3, comma 18, della legge n. 350/2023:
I trasferimenti straordinari alle società partecipate non sono spesa di investimento
I trasferimenti straordinari alle società partecipate disposti ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) non rientrano nella nozione di spesa di investimento: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, nella deliberazione n. 89/2024, pubblicata lo scorso 16 maggio.
Leggi anche
Confermata dal parlamento la continuità delle funzioni di ARERA
Il Parlamento, prima la Camera poi il Senato, ha approvato la conversione in legge con modificazioni…
Sauro Prandi
13/11/25
Tariffe del servizio rifiuti e competenze delle autorità
Il meccanismo di creazione della tariffa del servizio rifiuti si basa sulla coordinazione delle atti…
Federico Smerchinich
11/11/25
Osservatorio tendenze mobilità
Osservatorio sulle tendenze di mobilità di passeggeri e merci – Report II trimestre 2025
11/11/25
11/11/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento