La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, con la sentenza n.31, depositata nello scorso aprile, ha statuito la condanna, in via solidale, dei componenti del Collegio Sindacale della società comunale, AMIU Genova s.p.a., per non aver vigilato sulla indebita corresponsione di rimborsi spese di trasferta da parte dell’Amministratore Unico.
Il decreto di riordino delle società a partecipazione pubblica ha il pregio di aver delineato le regole del gioco, nel senso che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.”
Inoltre, rispetto alla detta regola generale, il legislatore ha precisato un duplice regime di responsabilità ovvero “I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house“.
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