Il controllo della Corte dei conti ai sensi del TUSP è richiesto solo quando l’operazione comporta l’acquisto della qualità di socio

stefano pozzoli 30 Giugno 2026
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Si deve richiedere il parere – più propriamente, la pronuncia della Corte dei conti nell’ambito del controllo previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP – solo quando, con l’operazione deliberata, l’amministrazione acquista la qualità di socio.

La precisazione è stata scolpita dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/2022/QMIG, che ha definito un criterio ermeneutico di perimetrazione dell’ambito oggettivo della funzione intestata alla Corte ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.

Il perimetro applicativo di tali disposizioni è limitato ai due momenti tipici nei quali l’amministrazione entra, per la prima volta, in relazione con una realtà societaria: la costituzione di una società oppure l’acquisto di una partecipazione, diretta o indiretta, in una società già esistente. Il dato decisivo è dunque l’assunzione della qualità di socio, anche quando essa avvenga in forma indiretta, attraverso altra società o organismo partecipato o controllato dall’amministrazione.

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