Il servizio di telecalore nella regolazione di ARERA

A cura di Sauro Prandi

IL QUADRO GENERALE

Due recenti delibere dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) offrono l’occasione per fare il punto sulla regolazione del “telecalore” (teleriscaldamento e teleraffrescamento), di gran lunga il meno diffuso rispetto agli altri settori regolati (energia elettrica, gas, idrico integrato, rifiuti), ma che può rappresentare una delle strategie per l’attuazione della transizione energetica volta a ridurre la dipendenza energetica del Paese.

Le due delibere adottate nella seduta del 24 gennaio scorso riguardano l’avvio del procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di trasparenza (la n. 19/2023) e di qualità tecnica (n. 20/2023), stante che per entrambi i casi termina al 31/12/2023 il primo periodo di regolazione. Innanzitutto, cosa si intende per teleriscaldamento e teleraffrescamento?

Viene in aiuto quanto riportato nel D.Lgs. n. 102/2014 (a); all’art. 2 Definizioni, comma 2, si legge:

– lettera gg): “rete di teleriscaldamento e tele raffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termina da una o pi ù fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

– lettera tt): teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o tele raffreddamento che usa, in alternativa, almeno il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili, il 50% di calore di scarto, il 75% di calore cogenerato, il 50% di una combinazione delle precedenti.

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