Premessa
La Suprema Corte di cassazione con la recente sentenza n.26447, depositata dalla sezione lavoro lo scorso 30 settembre, (si veda anche la sentenza di uguale contenuto n.26666/2025), ha stabilito il principio di diritto secondo il quale gli effetti della sospensione della contrattazione del personale dell’ente socio non possono assolutamente limitare il trattamento economico dei dipendenti delle società in house.
Il fatto
La controversia, di cui si è occupata la Suprema Corte, riguarda il pagamento di somme derivanti dal rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto in data 30 marzo 2015, sino al 28 febbraio 2018, a dipendenti della società Capitale Lavoro, integralmente partecipata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, alla quale l’Ente locale affida in house lo svolgimento di progetti e commesse, derogando al principio generale dell’affidamento di servizi con procedure di evidenza pubblica.
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Il trattamento economico del personale delle in house può essere limitata solo con accordi di secondo livello
La Suprema Corte di cassazione con la recente sentenza n.26447, depositata dalla sezione lavoro lo scorso 30 settembre, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale gli effetti della sospensione della contrattazione del personale dell’ente socio non possono assolutamente limitare il trattamento economico dei dipendenti delle società in house.
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