Insufficiente una sola asseverazione per la conciliazione debiti-crediti tra Comune e partecipate
Non è corretta la conciliazione dei rapporti di debito/credito tra il Comune e gli organismi partecipati che presenta la sola asseverazione del revisore del Comune e non anche la corrispondente asseverazione dei revisori delle partecipate, visto che l’art. 11, comma 6, lett. j), del decreto legislativo n. 118/2011 richiede la doppia asseverazione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella deliberazione n. 82/2022/PRSE, depositata lo scorso 8 aprile.
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