La società benefit a partecipazione pubblica fra scopo di lucro e scopo di beneficio comune

1. La società a partecipazione pubblica e lo scopo di lucro

A cura di Francesco Cevolani

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 non pare venuto meno il ricorrente dibattito dottrinale sullo scopo delle società a partecipazione pubblica, vale a dire se esse debbano perseguire esclusivamente lo scopo di lucro, previsto in linea generale per le società dall’art. 2247 del Codice civile (“… allo scopo di dividerne gli utili”) e fatte salve le eccezioni normativamente previste (ad esempio laddove è prevista una causa mutualistica o consortile) o se la particolare natura dell’oggetto societario, individuato fra quelli previsti dall’art. 4 del T.U.S.P., e della proprietà rendano possibile quanto meno una mitigazione di tale fine lucrativo.

Invero, non rientrando fra gli scopi del presente contributo la ricognizione delle varie posizioni in materia e pur prendendo atto della sussistenza di autorevole dottrina che argomenta la necessità di un contemperamento fra scopo di lucro e interesse pubblico, quando non una prevalenza del secondo, la tesi che si propone, al contrario, è nel senso che la società a partecipazione pubblica non possa che avere uno scopo pienamente e interamente lucrativo, anche rafforzato rispetto a quello tipicamente privatistico, fatti salvi i casi di previsioni legislative in senso derogatorio.

La lettura del D. Lgs. 175/2016, nonché i criteri direttivi della Legge delega n. 124/2015, non paiono offrire spunti nel senso di una diversa configurazione della società a partecipazione pubblica rispetto all’ordinaria società di diritto privato, se non per alcuni profili di specialità comunque non relazionabili allo scopo sociale.

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