L’affidamento quinquennale contestuale alla cessione di società

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In un periodo in cui le pubbliche amministrazioni sono incoraggiate a dismettere le proprie partecipazioni occorre interrogarsi sugli strumenti e sugli effetti delle stesse.

In particolare ci si può domandare se sia possibile, contestualmente alla cessione ed al fine di valorizzare la società confermare o rinnovare gli affidamenti che essa detiene.
Il principio di fondo è che questo si può ottenere soltanto se la compravendita avviene mediante procedura competitiva e quindi non avvalendosi della possibilità di trattativa diretta prevista dall’art. 10, c, 2 del D.Lgs. 175/2016.

Ad oggi la disposizione di riferimento è l’art. 1, c. 568-bis della L. 27/12/2013, n. 147, che prevede la possibilità di procedere “all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014”.

In questo scritto si vuole riflettere su una questione, ovvero se il termine del 1° gennaio 2014 di decorrenza dei 5 anni di affidamento sia, per così dire, “perentorio” oppure ad oggi meramente indicativo.

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