L’acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni o la costituzione di società partecipate sono sempre operazioni delicate che richiedono diversi passaggi prima di poter essere perseguite.
L’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della L. n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, affinché la stessa si pronunci sulla loro conformità rispetto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8.
Questa valutazione della Corte dei conti ha riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
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Tavola rotonda – Le Società partecipate dopo 10 anni di TUSP. Il punto sul D. Lgs 175/2016 e le novità sui compensi agli amministratori
11 Giu 2026 ore 14.30 – 16.30
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