Innanzitutto, volendo fare una breve ricognizione normativa, bisogna considerare che l’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 prevede che “A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio …“.
Quindi, viene dato alle regioni e province autonome il compito di occuparsi della gestione degli ambiti.
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L’autonomia regionale nella scelta dell’estensione dell’ambito territoriale per i servizi pubblici
Il tema della gestione a livello territoriale dei servizi pubblici a rete è sempre una materia di interesse perché interseca argomenti di normativa nazionale di settore e di normativa regionale
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