Nuovo regolamento sui compensi negli enti pubblici. Tramonto della demagogia o semplice egoismo di Stato?

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Preludio di una nuova stagione, meno demagogica, sui compensi degli organismi partecipati o solo ennesima conferma dell’egoismo dello Stato, che aumenta gli emolumenti per sé e vuole continuare a tenerli bassi al limite della decenza, per gli enti di Regioni e Comuni?

La seconda, almeno a giudicare dal parere del Consiglio di Stato (Parere 18 gennaio 2022, n. 101), ma speriamo di essere smentiti dai fatti.

Certo è che il Consiglio di Stato osserva che “la norma primaria non ne prevede la generale esclusione, che è riferita solo agli enti del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, le province autonome di Trento di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali (fatta eccezione per quelli in forma societaria) dovrebbero quindi rientrare nel campo di applicazione del regolamento”.

Inoltre, mentre per le società si attende invano dal 2015 una congrua definizione dei compensi (chi non coglie, oggi, la studiata ironia dell’art. 26, c. 8 del TUSP “se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall’articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all’articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data”), ecco che l’adeguamento previsto dalla legge n. 162 del 2019 per gli enti diversi dalle società, ma solo di emanazione statale nella lettura del MEF, viene rapidamente portato alla firma del Ministro.

Quali sono, dunque? Vi rientrano, esplicitamente citate, le Autorità indipendenti, le tante Agenzie governative, gli enti di ricerca, quelli produttori di servizi economici, gli enti di servizi assistenziali, ricreativi e culturali. Enti che svolgono attività rilevanti, certo, ma non si capisce perché più meritevoli degli analoghi organismi di regioni e comuni.

Il Consiglio di Stato, è arrivato alla decisione, molto forte, di sospendere il proprio giudizio, per questa diversità di trattamento, non prevista nella norma primaria, e ovviamente per altri motivazioni, tutte condivisibili. Vedremo quale sarà il prodotto definitivo e, soprattutto, se è un annuncio di primavera oppure se davvero non esistono più le mezze stagioni.

Vedi anche:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’art.1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

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