L’Organismo con funzioni analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nelle società controllate e partecipate ai sensi e per gli effetti della normativa trasparenza ed anticorruzione: la normativa di riferimento (parte I)

E’ ferma convinzione di chi scrive che, per poter condurre un adeguato approfondimento di un qualsiasi istituto giuridico sia necessario conoscerne le origini; il che richiede, sempre, un attento esame del contesto storico-giuridico che ha scaturito l’esigenza di introdurlo nel nostro ordinamento

a cura di Gabriele Martelli

Onde evitare equivoci, si deve subito precisare che le società non sono obbligate a nominare formalmente un organismo con funzioni analoghe all’OIV (da ora in poi solo Organismo), che deve essere inteso, ai fini del presente articolo (suddiviso in tre parti), come quel soggetto al quale attribuire le analoghe funzioni che la legge riserva agli OIV in materia di trasparenza ed anticorruzione.

E che, tale Organismo non deve essere neppure confuso con quello tipico delle Regioni, del SSN e degli enti locali (es° nucleo di valutazione), che ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 150/2009 sono tenuti ad uniformare i propri ordinamenti ai principi contenuti in alcuni articoli del D.Lgs. citato, e quindi non sono tenuti a nominare un OIV.

Fatta questa doverosa premessa, occorre evidenziare come l’Organismo (nei termini appena precisati), sia stato introdotto nelle società principalmente al fine di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in ragione delle gravi responsabilità connesse alla omessa e/o errata pubblicazione degli stessi (si pensi alle responsabilità che discendono dalla omessa e/o errata pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14, 15 bis, 22, 26 e 27 D. Lgs. 33/2013).

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