Quando il servizio non può fermarsi: il contratto ponte verso l’in house

A cura di Dott. Roberto Camporesi e Avv. Marco Boldrini – Studio BP & Associati

8 Luglio 2026
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Tre recenti pronunce dei giudici amministrativi — dal Lazio all’Abruzzo al Veneto — ridisegnano i confini dell’affidamento diretto e temporaneo dei servizi pubblici. Ne esce uno strumento legittimo, e non sospetto, per tenere in piedi il servizio nell’attesa dell’affidamento definitivo in house.
(in margine a T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 29 maggio 2026, n. 287; T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 15 febbraio 2024, n. 3093; T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 aprile 2026, n. 709)
 
C’è un momento, nella vita dei servizi pubblici locali, in cui due principi entrano in rotta di collisione. Da un lato la concorrenza, che impone di scegliere il gestore “a regime” con procedure trasparenti e tempi inevitabilmente lunghi. Dall’altro la continuità: l’igiene urbana, la raccolta dei rifiuti, la mobilità non tollerano interruzioni, perché fermarli significa colpire nell’immediato i bisogni della collettività.

È nello spazio che si apre tra la scadenza del vecchio contratto e il subentro del nuovo gestore che entra in scena il contratto ponte: un affidamento diretto, di durata circoscritta, pensato per “traghettare” il servizio fino all’arrivo del gestore definitivo.

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