L’art. 43 della direttiva 2014/23/UE consente la modifica delle concessioni durante il loro periodo di validità al ricorrere di determinate condizioni. Questa norma è volta a gestire le sopravvenienze che potrebbero alterare l’equilibrio economico finanziario della stessa concessione.
Partendo da questo argomento, in giurisprudenza ci si è interrogati su che cosa accada quando la modifica della concessione attiene ad un affidamento in house, cioè un metodo particolare di gestione del servizio pubblico, dove il concessionario è stato scelto in maniera diretta al ricorrere di determinati requisiti (controllo analogo da parte dell’ente o degli enti affidanti, attività prevalente a favore degli stessi enti, assenza di capitali privati in grado di incidere sulle scelte societarie).
Una soluzione di affidamento differente rispetto alla gara pubblica o alla gara a doppio oggetto che, proprio per la sua particolarità, segue una disciplina ad hoc, pur essendo da considerare un modello alternativo e ugualmente efficiente di affidamento.
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