Le società a partecipazione pubblica che gestiscono il servizio farmaceutico e la loro discussa natura di organismo di diritto pubblico (Parte IV)

(Parte IV) Gli elementi costitutivi: l’elemento teleologico; il carattere non industriale o commerciale

di Gabriele Martelli

Per comprendere appieno il significato di “metodo non industriale e non commerciale” si deve ripercorre la oscillante casistica giurisprudenziale comunitaria e nazionale, che consente di individuare alcuni criteri interpretativi, con la avvertenza che comunque si tratta sempre di decisioni particolari, assolutamente da non decontestualizzare per le peculiarità (anche e soprattutto economiche) dell’episodio di vita che le ha originate.

In particolare si è ritenuto che:

–  costituiscono bisogni di interesse generale privi di carattere commerciale quelli soddisfatti da un Ente preposto al funzionamento istituzionale dell’apparato statale, in quanto rivolti ad esso e non alla collettività indifferenziata degli utenti, come invece avviene per le attività qualificabili come commerciali o industriali (sent. Mannesmann 15.01.1998,  causa  44/96). Seguendo tale approccio l’attività delle società partecipate che gestiscono il servizio farmaceutico potrebbe essere considerata commerciale essendo diretta a soddisfare bisogni rivolti alla collettività indifferenziata degli utenti;

–  il carattere commerciale dei bisogni non deriva necessariamente dalla circostanza che l’Ente operi in regime di concorrenza con altre imprese, potendo tale situazione costituirne un semplice indizio, da confermare o da smentire unicamente in base alla verifica della concreta funzionalizzazione della attività al soddisfacimento di bisogni non industriali, quali, ad esempio, la tutela dell’ambiente e della salute pubblica (Sent. CGE BFI Holding 10.11.1998 nella causa C-360/96). Seguendo tale approccio sarebbe difficile non considerare l’attività come attività non industriale o commerciale, in quanto «la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute» (Corte Costituzionale n. 231/2012);

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Vedi anche

Parte I: la genesi dell’organismo di diritto pubblico

Parte II: Gli elementi costitutivi: l’influenza pubblica

Parte III: Gli elementi costitutivi: l’elemento teleologico; i bisogni di interesse generale

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