La Corte ha, innanzitutto, ribadito l’ormai granitico principio per cui alle società pubbliche si applicano le disposizioni di diritto privato, se non è previsto diversamente affermando che “la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica”
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