Trasporto Pubblico Locale: la relazione ex articolo 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022 quale sede normativa in cui si sceglie la modalità di affidamento del servizio

Ulderico Izzo 7 Gennaio 2025
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Premessa

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.9713 dello scorso 4 dicembre 2024, ha affermato il principio di diritto che nella materia del Trasporto Pubblico Locale, dalla disamina della normativa comunitaria, non emerga un quadro normativo nel quale “l’affidamento diretto debba essere preferito alle altre forme di affidamento”, dovendosi sul punto disattendere la prospettazione di parte appellante fondata su un’asserita prevalenza dell’affidamento diretto per gli affidamenti sotto la soglia individuata dal Regolamento (CE) 1370/2007.

La normativa interna vigente ratione temporis che, in via generale e anche nel settore del trasporto pubblico, assegna rilievo prioritario agli strumenti individuati dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 201 del 2022 che al riguardo prevede “1.Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

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