La cessione di partecipazioni societarie deve avvenire sulla base della corretta determinazione del loro valore economico anche in ipotesi di operazioni di modesta entità, posto che anche in tali casi il valore nominale delle azioni non può rappresentare il valore di mercato del bene e rischia di determinarne la cessione ad un prezzo del tutto incongruo, con pregiudizio per il patrimonio dell’Ente.
Così si esprime la sezione regionale di controllo per la regione Lombardia della Corte dei conti, con la recente deliberazione n.238/2026/PASP, nel deliberare rispetto alla richiesta di parere rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 formulata da un comune lombardo nell’ambito di un’operazione societaria di permuta di azioni e con riflessi sull’affidamento in house di un servizio pubblico locale.
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