Chiarimenti ANAC sui soggetti abilitati all’asseverazione del P.E.F.

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Con un Comunicato del Presidente del 23 giugno 2021 l’A.N.A.C. ha fornito chiarimenti sui soggetti che possono svolgere l’attività di asseverazione del Piano Economico Finanziario (a seguire P.E.F.) di cui all’art. 183 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (a seguire Codice dei contratti pubblici).

Preliminarmente appare opportuno indicare il contenuto del predetto comma, secondo il quale:

Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. L’importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti”.

L’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (come già previsto dall’articolo 153, comma 9, del precedente Codice dei contratti pubblici), riserva il potere di asseverare il P.E.F., oltre agli istituti di credito e alle società di servizi costituite dagli stessi, alle «società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966».

Tuttavia, l’Autorità ha fatto presente che ad oggi esistono due tipologie di società di revisione tali da determinare non pochi dubbi interpretativi, ossia:

  • le “società fiduciarie e di revisione” previste dalla legge n. 1966/1939, iscritte ad un elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, abilitate unicamente all’attività di revisione “non obbligatoria”, ossia per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti;
  • le “società abilitate alla revisione legale dei conti”, iscritte nel registro attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, esse sole autorizzate alla revisione legale ma con possibilità anche di svolgere attività di revisione aziendale di rilievo privatistico, al pari di quelle autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico.

Secondo l’Autorità, la prima tipologia di società è assoggettata a una disciplina (data l’epoca di adozione) meno attenta ad aspetti di indipendenza e professionalità degli operatori rispetto alla seconda tipologia.

Tuttavia, viene precisato nel comunicato in esame che:

– il comma 9 dell’articolo 183 non fa riferimento ad alcun registro o albo in cui le società di revisione debbano essere iscritte, ma menziona unicamente la fonte normativa che ha originariamente disciplinato tali tipologie di società;

– sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e logicità ritenere che il legislatore abbia inteso riservare il potere di asseverazione del piano economico finanziario alle sole società di revisione ancora iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e non anche a quelle transitate nei registri del Ministero dell’economia e delle finanze, pur potendo queste ultime vantare requisiti ulteriori.

Per tali ragioni, l’Autorità ha ritenuto di interpretare estensivamente l’articolo 183, comma 9, del Codice dei contratti pubblici sostenendo che l’attività di asseverazione del P.E.F. può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1966/1939, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

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