Corte Costituzionale, Jobs Act e Società partecipate

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Con sentenza n.194 emessa in data 26.09.2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha fatto venir meno uno dei principi fondamentali del Jobs Act che garantiva ex ante al datore di lavoro la determinazione dell’indennità spettante al proprio dipendente in caso di licenziamento.

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