Applicabilità art. 2112 cc ai dipendenti di società a partecipazione pubblica anche alla luce dei recenti Dlgs 175/2016 e 100/2017

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Il 16 giugno 2017 è stato emanato il D.Lgs., n. 100 riguardante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

L’adozione del D.Lgs. n. 100/2017 è derivata anche dalla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte cost. 25 novembre 2016, n. 251 ( con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di buona parte dell’art. 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia) e cioè della norma di delega in forza della quale è stato emanato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

In merito al personale due sono gli artt. da prendere in considerazione :

L’art. 19, Gestione del personale in particolare :

  • il comma 1, che stabilisce che, salvo quanto previsto dal decreto in esame, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
  • Il comma 8 che . prevede che in caso di reinternalizzazione di funzioni e servizi in precedenza esternalizzati ad una società in controllo pubblico, le Amministrazioni pubbliche devono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, riassorbire i dipendenti già a tempo indeterminato che erano transitati alla società al momento dell’esternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità previste all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001

l’art. 25 “Disposizioni transitorie in materia di personale”, che prevede:

  • le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze e che  “Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma” a meno che non si tratto di personale a profilo infungibile e lo stesso non sia disponibile negli elenchi (regionale e nazionale).

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