Diversamente, la definizione generale contenuta nell’Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. e), del Codice qualifica l’affidamento in house come affidamento a una «persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato» e richiama direttamente i requisiti stabiliti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE, entrambe neutrali rispetto alla forma organizzativa dell’affidatario.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 7 rinvia a una disciplina speciale – il d.lgs. n. 201 del 2022 – esclusivamente per i servizi di interesse economico generale di livello locale.
In tale ambito l’art. 17 disciplina l’affidamento a società in house, mentre l’art. 14 ammette, per i servizi diversi da quelli a rete, anche la gestione mediante azienda speciale. La distinzione conferma che il legislatore, quando ha inteso tipizzare le forme organizzative utilizzabili, lo ha fatto espressamente.
CONTINUA A LEGGERE….
Fondazioni a controllo pubblico e affidamenti in house
L’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 utilizza l’espressione «società in house» ed appare, prima facie, incompatibile con l’affidamento diretto a una fondazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento