Secondo i giudici, infatti, le spese per investimento devono considerarsi solo quelle previste dall’art. 3, comma 18, della legge n. 350/2023:
I trasferimenti straordinari alle società partecipate non sono spesa di investimento
I trasferimenti straordinari alle società partecipate disposti ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) non rientrano nella nozione di spesa di investimento: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, nella deliberazione n. 89/2024, pubblicata lo scorso 16 maggio.
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