In estrema sintesi, uno dei requisiti per avere una società in house è che l’ente affidante eserciti sulla stessa società un controllo analogo che si sostanzia “in un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società controllata, tale per cui quest’ultima, pur costituendo una persona giuridica distinta dall’ente pubblico partecipante, in realtà ne costituisce una mera articolazione organizzativa priva di effettiva autonomia» e, in tale prospettiva, è necessario «verificare in concreto se, sulla base dei diritti amministrativi inerenti allo strumento partecipativo, sussista effettivamente un potere di controllo” (Cons. St., sez. V, 16 novembre 2018, n. 6456).
Quando vi sono più enti affidanti o che controllano la società in house, si parla di controllo analogo congiunto.
La giurisprudenza ritiene che questo controllo congiunto non debba necessariamente essere paritario tra tutti gli enti controllori, ben potendo esserci strumenti idonei a consentire nel complesso il controllo analogo, ma con influenza diversa dei vari enti.
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