Revisione prezzi e rinegoziazione nel servizio di gestione dei rifiuti urbani: il Consiglio di Stato ricostruisce il sistema del cumulo “ordinato” tra disciplina speciale regolatoria e codice dei contratti pubblici

Nota a Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4618/2026

Alessandro Massari 15 Giugno 2026
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1. La vicenda e le questioni in gioco

La sentenza in commento affronta un nodo interpretativo che da anni agita il contenzioso nel settore della gestione dei rifiuti urbani: quando la disciplina regolatoria elaborata dall’ARERA — in particolare lo schema tipo di contratto di servizio e il metodo tariffario rifiuti — incontra il Codice dei contratti pubblici, quale delle due prevale? Esiste un’antinomia strutturale tra le due discipline, o esse coesistono in modo ordinato secondo un modello che il legislatore ha già definito?

Il TAR Lombardia, con la sentenza riformata, aveva optato per la tesi dell’antinomia: aveva ritenuto che l’obbligo di coerenza tra corrispettivo del gestore e metodo tariffario fosse incompatibile con la revisione prezzi prevista dall’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, che le fattispecie di proroga dello schema tipo contrastassero con l’art. 120 del Codice, e che l’imposizione del CCNL del settore igiene ambientale violasse l’art. 11, comma 3, del medesimo Codice.

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